Obblighi informativi per gli intermediari assicurativi

Il contraente/assicurato o l’avente diritto ha facoltà di:
presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo inviato all’intermediario o in caso di assenza di riscontro da parte di quest’ultimo entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

 

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A seguito dell’emanazione, da parte dell’Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS), del Regolamento n. 40 del 02/08/2018, modificato e integrato dai Provvedimenti IVASS n. 97/2020, n. 128/2023, n. 131/2023, n. 134/2023 e n. 147/2024, in adempimento alla Direttiva Europea IDD, e del Codice delle Assicurazioni, i Distributori assicurativi hanno l’obbligo di consegnare al Cliente/Assicurato:

  • un documento denominato MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER I PRODOTTI ASSICURATIVI – ALLEGATO 3, (MUP)
  • un documento denominato MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER I PRODOTTI D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO – ALLEGATO 4 (MUP)
  • Un documento denominato ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L’INTERMEDIARIO HA O POTREBBE AVERE RAPPORTI D’AFFARI
  • questionario di adeguatezza (riservato solo ai contraenti): una griglia di domande volte ad individuare, attraverso un fattivo dialogo tra Intermediario e contraente, il prodotto assicurativo coerente con le richieste ed esigenze del contraente stesso;
  • copia della documentazione precontrattuale e del Set informativo.

Si elenca la specifica modulistica